PCTO

PCTO

La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è definita nelle linee-guida emanate dal MIUR ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, a parziale rimodulazione dell’alternanza scuola-lavoro già prevista dalla legge 107/2015.

L’attuale normativa stabilisce la durata minima triennale dei PCTO (210 ore negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei) e non abolisce la loro obbligatorietà, anche ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, così come stabilito dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Nella nuova concezione i percorsi di PCTO costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio complessivo dell’Istituto scolastico e  vengono ricondotti all’intera progettazione didattica, non come esperienza occasionale di applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici, ma come parte integrante del percorso educativo nell’ottica del lifelong learning e di una progettazione didattica orientata allo sviluppo delle competenze trasversali e al raccordo con la realtà territoriale (Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018).



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